Entrerà in vigore l’11 marzo 2024 il Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009.

Il regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, e in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Il provvedimento, in paricolare, si applica:
a) alle sostanze che riducono lo strato di ozono (elencate negli allegati I e II) e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele; nonché
b) ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Il Regolamento conferma il divieto con riguardo alla produzione, uso, l’immissione sul mercato, fornitura o messa a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, importazione o esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I. Sono presenti delle esenzioni a tale divieto, seppur rigorosamente limitate; ad esempio, il testo prevede un’esenzione per l’uso di sostanze che riducono l’ozono come materia prima per la produzione di altre sostanze.

Il testo consente, inoltre, a condizioni rigorose, l’uso di tali sostanze come agenti di fabbricazione, nei laboratori e per la protezione antincendio in applicazioni speciali come il materiale militare e gli aerei.

 
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