Con il Regolamento (UE) 2018/1480 del 4 ottobre 2018 la Commissione UE ha apportato nuove modifiche, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, al regolamento (CE) n. 1272/2008 (il Regolamento CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776.

Il nuovo adeguamento riguarda la tabella 3.1 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP, contenente l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.
 

La direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE sono state abrogate con effetto a decorrere dal 1° giugno 2015. Di conseguenza, l’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP è stato modificato dal regolamento (UE) 2016/1179, onde eliminare la tabella 3.2: la modifica è entrata in vigore il 1° giugno 2017.

L’allegato VI del regolamento CLP è stato nuovamente modificato dal regolamento (UE) 2017/776, al fine di sopprimere i riferimenti alla tabella 3.2, di convertire i riferimenti alla tabella 3.1 in riferimenti alla tabella 3 e di sopprimere i riferimenti alle direttive abrogate. A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 2017/776, la maggior parte di tali modifiche si sarebbe dovuta applicare a decorrere dal 1° giugno 2017, mentre era stato stabilito che le restanti modifiche si sarebbero applicate a decorrere dal 1° dicembre 2018.
 

Osserva la Commissione che il citato regolamento 2017/776 ha modificato l’allegato VI del regolamento CLP per aggiungere i valori «stima della tossicità acuta» (STA) nella tabella 3.1; in particolare, la STA introdotta per la nicotina è stata espressa in mg/kg, mentre al fine di chiarire come debbano essere classificate le miscele contenenti nicotina, la STA per le vie di esposizione orali e cutanee per la nicotina dovrebbe essere espressa in «mg/kg di p.c.».
 

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Conclude la Commissione precisando che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni nuove o riviste e di vendere le scorte esistenti, nonché di adeguarsi a e di rispettare altri obblighi legislativi derivanti dalle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate. Ritiene, inoltre, opportuno che gli stessi abbiano la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate nuove e aggiornate e di adattare l’etichettatura e l’imballaggio di conseguenza, su base volontaria, prima della data di applicazione di tali classificazioni nuove o armonizzate.
 

Il nuovo regolamento 2018/1480 entra in vigore il 25 ottobre 2018, con queste precisazioni: il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell’allegato VI al CLP così sostituito si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2019, il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell’allegato si applicano a decorrere dal 1° maggio 2020.
 

Anche di questa novità ci occuperemo durante il Master “Gestione Rifiuti”, che si terrà a Milano, dal 14 novembre al 12 dicembre 2018.

Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305
 


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