Il giorno 16 dicembre 2022, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea la Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

All’interno del provvedimento si legge che gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in esame entro il 6 luglio 2024.
Fra le principali modifiche intervenute sulla direttiva 2013/34/UE si segnalano:

  • La sostituzione dell’art.19-bis relativo alla rendicontazione di sostenibilità, in cui si stabilisce che: “1. Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico (..), includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. (…)”. Al comma 2, vengono precisate le informazioni che devono essere incluse nella summenzionata relazione;
  • La sostituzione dell’art.29-bis concernente alla rendicontazione consolidata di sostenibilità per le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni;
  • È inserito un nuovo capo: il Capo 6-bis, recante i “Principi di rendicontazione di sostenibilità“, ai quali vengono associati gli Artt. 29 ter e 29 quater. Quest’ultimo specifico per le piccole e medie imprese;
  • Viene inserito anche il Capo 6-ter, concernente il “Formato elettronico unico di comunicazione“;
  • È aggiunto il Capo 9-bis, sulla “Rendicontazione di sostenibilità relativa alle imprese di paesi terzi“.

 
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Fra le principali modifiche intervenute sulla direttiva 2004/109/CE si segnala:

  • L’inserimento dell’art.28 quinquies relativo agli “Orientamenti dell’ESMA“, che consente all’Autorità di formulare orientamenti sul controllo della rendicontazione di sostenibilità da parte delle autorità nazionali competenti.

 
Infine, fra le modifiche intervenute sulla direttiva 2006/43/CE si evidenzia:

  • All’art.2, è inserito il seguente punto: «16 bis) “responsabile o responsabili della sostenibilità“» che viene definito come:
    a) il revisore o i revisori legali designati da un’impresa di revisione contabile per uno specifico incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità in qualità di responsabile o responsabili principali dell’esecuzione dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per conto dell’impresa di revisione contabile; o
    b) nel caso dell’attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, almeno il revisore o i revisori legali designati da un’impresa di revisione contabile in qualità di responsabile o responsabili principali dell’esecuzione dello svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio di un’attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità a livello di gruppo e il revisore o i revisori legali designati in qualità di responsabile o responsabili principali a livello di imprese figlie di rilevante importanza; o
    c) il revisore o i revisori legali che firmano la relazione sull’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all’articolo 28 bis;
  • L’art. 7 “Esame di idoneità professionale” è stato sostituito;
  • È inserito l’art. 14-bis “Revisori legali abilitati o riconosciuti anteriormente al 1° gennaio 2024 e persone oggetto di una procedura di abilitazione per revisori legali al 1° gennaio 2024”;
  • Sono inseriti gli Artt. 26-bis e 27-bis, rispettivamente: “Principi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità” e “Attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità”.
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