La Regione Puglia ha proceduto ad approvare le “Linee guida all’utilizzo dei sottoprodotti nella simbiosi industriali nella Regione Puglia” nell’ambito delle attività di impulso all’utilizzo dei sottoprodotti promuovendone l’utilizzo attraverso la definizione di buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti, possano consentire di individuare, caso per caso da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli produttivi e tipici della Regione Puglia.
 
Tale attività discende da una più ampia visione condivisa tra Regione Puglia, UNIONCAMERE Puglia ed Albo Gestori Ambientali Puglia la cui sintesi è contenuta in un protocollo d’intesa sottoscritto a novembre 2022 con l’obiettivo di favorire il passaggio da un’economia lineare ad una circolare, orientata a ridurre lo spreco di risorse e la produzione di rifiuti recuperandone il valore economico, azzerandone o minimizzandone l’impatto sull’ambiente.
 
In tal senso, con le Linee Guida si definiscono le modalità operative del “Gruppo di Lavoro ” che ha una valenza regionale così come definito all’art. 3 del regolamento interno di cui al Protocollo d’intesa approvato con DGR 1522/2022, nonché i contenuti generali che devono riportare le schede tecniche predisposte dal Gruppo di lavoro a supporto degli operatori per individuare, caso per caso, sostanze od oggetti classificabili come sottoprodotti nell’ambito del processo produttivo proposto.
 
Le schede tecniche sono elaborate in modo tale che il loro utilizzo sia facoltativo da parte degli operatori, senza pregiudicare la possibilità di individuare ulteriori modalità idonee a provare il soddisfacimento di tutte le condizioni per la qualifica del sottoprodotto, stabilite dall’articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006.
 
La coerenza con i contenuti delle linee guida e delle schede tecniche generali che saranno predisposte per identificare possibili sottoprodotti rappresenta condizione utile per la qualifica di sottoprodotto, fermo restando l’onere in capo al produttore di dover dimostrare, nei casi specifici e volta per volta, i requisiti legislativi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
 
Sottoprodotti gestione sicura


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