Con il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, il Legislatore ha provveduto ad adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria in materia di controllo e gestione delle specie esotiche invasive.
La nuova disciplina, in vigore dal 14 febbraio 2018, è stata introdotta in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 1143/2014 del 22 ottobre 2014 (qui il testo: Reg. 1143/2014), recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Le specie esotiche, vale a dire qualsiasi esemplare vivo di specie o sottospecie di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale naturale, comportano un potenziale rischio per la biodiversità e gli ecosistemi, alterandone gli habitat, in particolare per gli ecosistemi isolati sotto il profilo geografico ed evolutivo, come le isole di piccole dimensioni. Se raggiungono un numero considerevole, infatti, possono diventare invasive e determinare conseguenze negative non solo sulla biodiversità, ma anche sulla società e sull’economia.
I rischi che tali specie possono provocare possono, poi, intensificarsi a causa dell’aumento del commercio mondiale, dei trasporti, del turismo e dei cambiamenti climatici.

Da qui, con il Reg. 1143/2014 l’Unione ha stabilito norme volte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione, deliberata o accidentale, delle specie esotiche invasive all’interno dell’Unione.

Il nostro Legislatore ha provveduto ad allinearvi la normativa nazionale mediante il nuovo D.L.vo 230/2017 (qui un approfondimento: Specie esotiche e biodiversità, nuovi obblighi, controlli e sanzioni), 30 articoli organizzati in 8 Titoli, recanti disposizioni relative a: controlli ufficiali necessari a prevenire l’introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale (l’elenco di cui all’art. 4 del regolamento, costantemente aggiornato); rilascio delle autorizzazioni e dei permessi in deroga ai divieti di introduzione, detenzione, allevamento, trasporto, vendita, e rilascio nell’ambiente di tali specie; sistema nazionale di sorveglianza; misure di gestione volte all’eradicazione, al controllo demografico o al contenimento delle specie esotiche invasive; sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento e del decreto.

L’Autorità nazionale competente per l’esecuzione del regolamento, il coordinamento delle attività necessarie per la sua esecuzione e per il rilascio delle autorizzazioni è il Ministero dell’Ambiente, autorizzato ad effettuare, presso gli impianti ove sono detenuti gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari, e ad adottare le debite misure di emergenza. Ad esso viene affiancato, poi, il supporto tecnico scientifico dell’ISPRA.
Le Regioni e le Province autonome interessate hanno, invece, il compito di comunicare al Ministero e all’ISPRA il rilevamento precoce della comparsa di esemplari di specie esotiche invasive la cui presenza non era fino a quel momento nota, così come la ricomparsa di specie esotiche invasive dopo che ne era stata constatata l’eradicazione. Sono, poi, chiamate ad adottare le appropriate misure di ripristino per favorire la ricostituzione di un ecosistema che sia stato degradato, danneggiato o distrutto da esemplari di specie esotiche invasive.

E’, infine, previsto, che con decreto del Ministro dell’ambiente sia adottato e successivamente aggiornato, l’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

Qui il testo integrale del provvedimento: D.L.vo 230/2017.


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