L’8 agosto 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta europea il Regolamento delegato (UE) 2023/1605 che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la “determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti“.

L’entrata in vigore del presente regolamento è il 28 agosto 2023.

Il regolamento in esame determina i punti finali nella catena di fabbricazione per i fertilizzanti organici e gli ammendanti fabbricati nell’Unione oltre i quali tali prodotti non sono più soggetti alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, purché siano utilizzati come materiali costituenti di prodotti fertilizzanti dell’UE conformemente al regolamento (UE) 2019/1009.

All’art. 3 si stabilisce il punto finale per determinati fertilizzanti organici e ammendanti. In particolare, se fabbricati in un impianto per la fabbricazione di fertilizzanti riconosciuto conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, si ritiene che i seguenti prodotti derivati, diversi da quelli importati nell’Unione, abbiano raggiunto il punto finale come fertilizzanti organici e ammendanti:

a)

ceneri ottenute da materiali di categoria 2 e 3 che soddisfano le prescrizioni generali e specifiche di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 142/2011;

a)

ceneri ottenute da materiali di categoria 2 e 3 che soddisfano le prescrizioni generali e specifiche di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 142/2011;

b)

residui risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in un impianto di produzione di biogas che soddisfano le prescrizioni di cui alle seguenti disposizioni dell’allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011:

i)

capo I, sezione 1, punto 1, punto 2, lettere a), b), c) ed e), e punti 3 e 4;

ii)

capo II;

iii)

capo III, sezione 1, punto 1, primo e ultimo paragrafo, e sezione 3, punto 1;

c)

compost che soddisfa le prescrizioni di cui alle seguenti disposizioni dell’allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011:

i)

capo I, sezione 2, punti 1, 3 e 4;

ii)

capo II;

iii)

capo III, sezione 1, punto 2, e sezione 3, punto 1;

d)

stallatico trasformato e frass trasformato che soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) n. 142/2011.

 

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