La Corte di Cassazione Civile con l’ordinanza n. 23079/2019 del 17 settembre 2019 ha ritenuto che in caso di richiesta di rimborso dell’Iva versata erroneamente con riferimento alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA) il soggetto a cui rivolgere tale richiesta potrebbe non essere il Comune, ferma restando la sua titolarità e responsabilità in ordine all’imposizione del tributo, ma la società cui il Comune ha affidato la riscossione del tributo stesso.

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La Suprema Corte in particolare afferma che: “Se è vero che l’attività impositiva delegata dalla legge statale non può che spettare in via esclusiva all’ente locale (art. 49 cit., comma 8: la tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio), inteso quale soggetto attivo e responsabile dell’imposizione, altrettanto indubbio è che la richiesta del rimborso dell’Iva versata in realzione all’emissione di fattura emessa dalla società delegata non rientra nell’esercizio di siffatta attività, quanto in quella di gestione e recupero del tributo secondo la disciplina emanata dallo stesso Comune con delibera di approvazione dei regolamenti concernenti il servizio raccolta rifiuti e della relativa tariffa”.

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