Le terre da riporto possono ancora essere gestite, a particolari condizioni, come non rifiuti o come sottoprodotti.

Infatti, il DPR 120/17 sulle terre e rocce da scavo, in vigore dal 22 agosto, nonostante l’epigrafe che sembra tornare a restringere il campo alle sole “terre e rocce” (naturali) e non più ai “materiali da scavo”, in realtà ricomprende nella sua definizione (art. 2, lett. C) anche terre da riporto: “Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purche’ le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso”.

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