Nel caso le matrici materiali di riporto rispettino la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, e pertanto non risultino essere contaminate, è sempre consentito il riutilizzo in situ. Nel caso in cui nelle matrici materiali di riporto sia presente una fonte di contaminazione è necessario procedere alla eliminazione di tale fonte di contaminazione e non dell’intera matrice materiale di riporto prima di poter riutilizzare in situ il materiale di riporto stesso”. Così si è espresso il Ministero dell’Ambiente nella Circolare del 10 novembre 2017 (Prot. 0015786), avente ad oggetto la disciplina delle matrici materiali di riporto. Oltre a questo, si segnalano, altresì, le seguenti ulteriori considerazioni del Ministero:
a) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto nei limiti di cui all’articolo 4, comma 3, del DPR n. 120/2017, che risultino conformi al test di cessione e non risultino contaminate, possono essere gestite come sottoprodottii;
b) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto non contaminate e conformi al test di cessione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012 possono essere riutilizzate in sito in conformità a quanto previsto dall’articolo 24 del DPR n. 120/2017;
c) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto contaminate e non conformi al test di cessione ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, in relazione ai successivi interventi normativi rappresentati dall’articolo 34, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 133 del 2014 e dall’articolo 26 del DPR n. 120/2017 sono fonti di contaminazione”.
Ricordiamo, infine, che anche di questo importantissimo tema si tratterà nell’ambito del Corso Terre e rocce da scavo: la nuova disciplina (DPR 120/2017), nelle edizioni di Mestre, il 30 novembre 2017, e Milano, il 6 dicembre 2017. (LM)


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