Il 30 maggio 2023 è entrato in vigore il Decreto-legge 29 maggio 2023, n.57 recante “Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”.

Analizzando il provvedimento, fra le novità più rilevanti si segnalano:

  • La modifica del Testo Unico Ambientale (TUA) (D.L.vo 152/2006): in particolare, è stato aggiunto all’allegato I-bis (Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)) alla parte seconda, dopo il punto 3.2.1 è inserito il seguente: “3.2.1-bis. Opere e infrastrutture finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione“.
  • A partire dal 30 maggio 2023, l’autorizzazione per la costruzione ovvero per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
  • Il DL 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di energia ed autorizzazioni impianti“, è modificato all’art. 5. Nello specifico, possono essere nominati uno o più Commissari straordinari di Governo, non solo per la realizzazione, ma per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione delle opere e delle infrastrutture finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente. Comportando così una miglior attuazione e tempestività delle misure del PNRR.

 

 


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