Con la Decisione (UE) 2019/638 del 15 aprile 2019 il Consiglio UE ha stabilito l’adesione dell’Unione alle proposte di modifica della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in vigore dal 1992. Precisamente, l’UE sostiene l’adozione delle modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione volte ad aggiungere e modificare voci relative ai rifiuti di plastica.

Tali modifiche, si legge nella Decisione del 15 aprile scorso, aggiungerebbero voci nei predetti allegati II e VIII e modificherebbero la voce B3010 nell’allegato IX. Le proposte di modifica degli allegati II, VIII e IX sono state distribuite alle parti il 26 ottobre 2018; in base alle proposte, i rifiuti di plastica che richiedono particolare considerazione e i rifiuti di plastica pericolosi indicati nelle nuove voci degli allegati II e VIII della convenzione rientrerebbero nel sistema di controllo previsto dalla convenzione. Diversamente, i rifiuti di plastica non pericolosi che rientrano nell’ambito della voce modificata B3010 dell’allegato IX continuerebbero a essere oggetto di scambio tra paesi fatte salve le attuali condizioni conformemente alla convenzione.

Queste modifiche, si legge nella Decisione 2019/638, “contribuiranno a migliorare i controlli sulle esportazioni di rifiuti di plastica, a evitare che queste siano effettuate verso paesi che non dispongono di infrastrutture adeguate per una raccolta efficace e una gestione dei rifiuti rispettosa dell’ambiente, a sostenere una gestione dei rifiuti di plastica rispettosa dell’ambiente, a ridurre i rischi che questi ultimi finiscano nell’ambiente e a prevenire il problema ambientale dei rifiuti marini a livello mondiale“.

L’UE, prosegue il Consiglio, sostiene la proposta di aggiungere una nuova voce per i rifiuti di plastica non pericolosi (che devono essere soggetti al sistema di controllo della convenzione) nell’allegato II della convenzione, a condizione che sia chiarito che tale voce comprende anche miscele di rifiuti di plastica non pericolosi e che sia chiaramente definita con una chiara formulazione della voce B3010 nell’allegato IX. Allo stesso modo, sostiene l’aggiunta della nuova voce per i rifiuti di plastica pericolosi (che devono essere soggetti al sistema di controllo) nell’allegato VIII della convenzione, a condizione che sia chiarito che tale voce comprende anche miscele di rifiuti di plastica pericolosi.

Sostiene, infine, la modifica della voce B3010 per i rifiuti di plastica non pericolosi, che non devono essere soggetti al sistema di controllo (a meno che tali rifiuti contengano un materiale appartenente a una categoria nell’allegato I della convenzione in misura tale da esibire una caratteristica pericolosa nell’allegato III) nell’allegato IX, “a condizione che tale proposta sia modificata al fine di:

  • chiarire l’ambito di applicazione, cosicché soltanto i materiali di plastica non miscelati destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo, preferibilmente limitati all’operazione R3 nell’allegato IV della convenzione siano inclusi nella voce;
  • migliorare il testo e semplificare la definizione della voce B3010 nell’allegato IX della convenzione, in maniera da agevolare l’attuazione e l’esecuzione degli obblighi delle parti in relazione alla modifica di tale voce, in particolare in quanto detta voce è collegata alla voce proposta per i rifiuti di plastica non pericolosi nell’allegato II della convenzione“.

 

 


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