Si segnala che la Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/Ce è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 aprile 2024.
La Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in GUUE (quindi il 20 maggio 2024), ma gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro il 21 maggio 2026.
La nuova Direttiva stabilisce le norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l’ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all’applicazione efficace del diritto ambientale dell’Unione.

Le condotte illecite sono dettagliatamente descritte all’art. 3 dell’atto e vanno dallo scarico, emissione o immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora, alla produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, o il rilascio dei gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele.
Gli Stati membri sono incaricati di adottare le misure necessarie affinché i reati siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. D’altro canto, devono provvedere affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati quando siano stati commessi a vantaggio di tali persone giuridiche da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata, individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica, in virtù del potere di rappresentanza della persona giuridica, del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica o del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

Sono poi previste circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, nonché la previsione che gli Stati membri adottino le misure necessarie per consentire il tracciamento, l’identificazione, il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato.
Infine, gli Stati membri devono elaborare e pubblicare una strategia nazionale di materia di lotta contro i reati ambientali entro il 21 maggio 2027 “senza indebito ritardo”. La strategia nazionale dovrà affrontare almeno gli aspetti seguenti: gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento; i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e gli organismi competenti dell’Unione nonché la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri; le modalità di sostegno dei professionisti preposti all’azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo.


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