È stata pubblicata oggi sulla Gazzetta europea la Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

Gli obiettivi della presente direttiva, sono: ridurre le emissioni di gas a effetto serra, la dipendenza energetica e i prezzi dell’energia.

Fra le modifiche alla direttiva (UE) 2018/2001, si segnalano:

– L’inserimento dell’art. 15 bis, relativo all’utilizzo dell’energia rinnovabile nell’edilizia. Nello specifico, si legge che al fine di promuovere la produzione e l’uso di energia rinnovabile nel settore dell’edilizia, gli Stati membri devono determinare una quota nazionale indicativa di energia rinnovabile prodotta in loco o nelle vicinanze nonché di energia rinnovabile proveniente dalla rete nel consumo di energia finale nel loro settore edile nel 2030 che sia coerente con un obiettivo indicativo di una quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia finale dell’Unione nel 2030 nel settore dell’edilizia pari almeno al 49 %.

– Viene aggiunto l’art. 15 ter, concernente la mappatura delle zone necessarie per i contributi nazionali all’obiettivo complessivo dell’Unione di energia rinnovabile per il 2030. Entro il 21 maggio 2025, infatti, gli Stati membri devono procedere a una mappatura coordinata in vista della diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio al fine di individuare il potenziale nazionale e la superficie terrestre, il sottosuolo, le aree marine o delle acque interne disponibili necessari per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, e delle relative infrastrutture, quali la rete e gli impianti di stoccaggio, compreso lo stoccaggio termico, che sono necessari per soddisfare almeno il loro contributo nazionale all’obiettivo complessivo dell’Unione in materia di energia rinnovabile per il 2030.

– È stata inserita la nuova definizione di “zona di accelerazione per le energie rinnovabili”: luogo o zona specifici, terrestri o marini o delle acque interne, che uno Stato membro ha designato come particolarmente adatti per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.

– Dal punto di vista autorizzativo, è inserito l’art. 16 relativo all’organizzazione e principi di base della procedura di rilascio delle autorizzazioni. In particolare, la procedura di rilascio delle autorizzazioni copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, a revisionare la potenza e a esercire impianti di produzione di energia rinnovabile, compresi quelli che combinano diverse fonti di energia rinnovabili, le pompe di calore e gli impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati, tra cui gli impianti elettrici e termici, nonché i mezzi necessari per la connessione di tali impianti, pompe di calore e impianti di stoccaggio alla rete, e l’integrazione dell’energia rinnovabile nelle reti di riscaldamento e raffrescamento, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove necessario, le valutazioni ambientali.

– Sempre per la procedura di rilascio delle autorizzazioni nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e al di fuori delle zone di accelerazione, si segnalano gli art. 16 bis e 16 ter. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni non duri più di dodici mesi per i progetti in materia di energia rinnovabile nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Mentre per quelle al di fuori delle zone di accelerazione la procedura del rilascio non deve durare più di due anni.

Master ESG & Sustainability Manager da remoto in streaming
 


Condividi: