Il primo luglio la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato ha reso parere favorevole con osservazioni sullo Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 166 ).

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La Commissione ha, in particolare, considerato che: |

– in riferimento all’autorizzazione ai centri di raccolta per lo smaltimento dei veicoli a motore sarebbe opportuno specificare quali sono le attività che si possono compiere con l’autorizzazione, ovvero R4, R12 e/o R13, al fine di porre rimedio alle conseguenze derivanti dall’attuale diversificazione delle autorizzazioni, che mette in competizione, non corretta, gli impianti;

– con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera o), dello schema, il termine di “7 giorni” per la messa in sicurezza del veicolo dalla presa in carico dello stesso potrebbe risultare troppo breve e causa di difficoltà in fase applicativa. Per questo motivo la Commissione suggerisce di allungare il termine previsto per la messa in sicurezza del veicolo indicato in 7 giorni dalla presa in carico a 10 giorni dell’ingresso del veicolo nel centro di raccolta;

– con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera u), dello schema, sembrerebbe opportuno integrare la previsione con il riferimento all’articolo 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina proprio il rilascio delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale, anche in considerazione di un’esigenza di coordinamento con l’attuale assetto normativo sul punto come risultante dai richiamati articoli 208 e 209 citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

– con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera ii), dello schema, la previsione della sospensione dell’autorizzazione anche per errori e incompletezza nel MUD sembrerebbe suscettibile di penalizzare in maniera eccessiva gli impianti, tenuto conto che esiste una sostanziale differenza tra chi trasmette la dichiarazione nei termini, pur con qualche errore, e chi invece non la trasmette, e che, pertanto, non sarebbe ragionevole sanzionare le due condotte nello stesso modo.

 

Viste le indicazioni della Commissione del Senato, ora si attende il parere consultivo che dovrà essere reso dalla Commissione Ambiente della Camera dei deputati.

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