Con la risposta all’istanza di interpello del 29 aprile 2024, n. 78117 il MASE ha chiarito che la riduzione delle soglie dimensionali a certe condizioni ex Dm 52/2015 al fine dell’assoggettamento dei progetti a “screening” ambientale regionale non è applicabile agli impianti soggetti a Via statale.

Pertanto, “l’operatività dei criteri e delle soglie definiti dal D.M. n. 52/2015 è espressamente riferita ai progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006. Alla luce della declinata finalità non è possibile quindi ipotizzare un’applicazione estensiva dei criteri e delle soglie sopra indicati”.

La Regione Lazio che ha proposto l’interpello ha chiesto, in particolare, se tale riduzione delle soglie per l’assoggettamento degli impianti a valutazione ambientale potesse essere applicata anche all’allegato II alla Parte seconda del Dlgs 152/2006 che individua i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale statale, tra cui impianti chimici, raffinerie, centrali termiche e alcuni impianti a fonti rinnovabili.

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