La Provincia di Pavia ha richiesto un interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 circa la corretta interpretazione della potenza termica complessiva al fine dell’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale per gli impianti di cui al punto 1 lettera a dell’Allegato II bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi.

In particolare, si è chiesto al MASE se ha nel computo delle potenze termiche nominali degli impianti di combustione debbano essere considerati gli impianti di combustione semplicemente installati presso lo stabilimento, oppure solo gli impianti effettivamente utilizzati, escludendo gli impianti di riserva/emergenza oppure gli impianti che, pur non essendo classificati di riserva/emergenza, sono comunque impiegati, in una logica di ridondanza, in modo alternato ad altri e mai in modo contemporaneo, soprattutto se dotati di interblocchi fisici che ne impediscono il contemporaneo utilizzo.

Il MASE, sul punto, ha precisato che – anche in applicazione del principio di massima precauzione ai fini dell’assoggettamento alla verifica di assoggettabilità a VIA (valutazione di impatto ambientale) – nel computo delle potenze termiche nominali degli impianti di combustione debbano essere considerati tutti gli impianti di installati ivi inclusi quelli di riserva.

Di questo e tanto altro si parlerà nella prossima edizione del Master Esperto Ambientale e della Transizione Ecologica
 
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