Da oggi, primo giugno, è in vigore il cosiddetto “DL semplificazioni”, ovvero il decreto legge 31 maggio 2021 n 77, recante “Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Il provvedimento consta di 67 articoli e 4 allegati. Mentre tutta la parte prima è dedicata alla “governance per il PNRR” (fino all’articolo 16), la parte seconda si occupa delle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure amministrative.

Di particolare interesse il titolo 1 dedicato alla “transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico”, i cui capi da uno a cinque sono dedicati rispettivamente: valutazione di impatto ambientale di competenza statale (capo 1), regionale (capo 2), competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale (capo 3), VAS (capo 4) e disposizioni in materia paesaggistica (capo 5).

 

 

Mentre i capi sesto e settimo sono dedicati alla accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili ed all’efficientamento energetico, il capo ottavo reca norme sulla “semplificazione per la promozione dell’economia circolare e il contrasto idrogeologico.

In particolare troviamo all’art. 34 importantissime modifiche sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), purtroppo ancora insufficienti per superare quel ingiustificabile concetto di “controllo a campione” di cui all’articolo 184 ter, comma 3- ter, il cui primo periodo, purtroppo, è rimasto improvvidamente inalterato.

L’articolo 35 (misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare) sostanzialmente introduce una serie di importanti modifiche alla parte IV del testo unico ambientale. Solo in relazione a quelle più rilevanti, si segnalano novità in tema di esclusioni ex art. 185 TUA, di manutenzione di rifiuti provenienti da assistenza sanitaria, sanzioni, ma specialmente, un indispensabile ed utile chiarimento sull’attestazione di avvenuto smaltimento di cui all’articolo 188, comma 5, che da oggi è cambiata in “attestazione di avvio al recupero o smaltimento” (chiarendo senza alcuna ombra di dubbio che tale attestazione debba essere rilasciata dall’impianto intermedio di smaltimento).

Dulcis in fundo viene addirittura riportato integralmente (nell’allegato terzo) persino l’elenco dei rifiuti aggiornato. Tra le modifiche introdotte si segnala particolarmente significativo il fatto che nell’elenco non sia più riportato il codice 070218 (scarti di gomma)

 

 

Gli ultimi due articoli (37 e 38) del capo ottavo trattano poi rispettivamente delle semplificazioni in materia di economia montana e forestale e della riconversione dei siti industriali.

Per chiudere questa prima lettura del DL 77/21 si rammenta che, mentre il titolo secondo tratta di transizione digitale, il terzo di particolari procedure per alcuni progetti PNRR, il quarto di contratti pubblici (con tutte le tanto discusse novità in tema di appalti e subappalti), il quinto di semplificazioni per investimenti nel Mezzogiorno, il sesto interviene addirittura sull’importantissimo tema sul silenzio assenso, operando modifiche alla stessa legge n. 241 del ’90, ed il settimo ed ultimo su ulteriori misure di rafforzamento delle capacità amministrative.

Per fortuna si tratta di un DL e pertanto ci sono tempo e spazio per modifiche che potranno essere operate dalla Legge di conversione: speriamo bene, in particolare sull’End of waste.

(Stefano Maglia)


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