Il punto 6.2 della Circolare del Ministero dell’ambiente n. 7619/2017, esplicativa del D.M. n. 264/2016 sui sottoprodotti, prevede che “Con riferimento alla nozione di processo di produzione, infine, ci si riferisce ad un processo che trasforma i fattori produttivi in risultati, i quali ben possono essere rappresentati da prodotti tangibili o intangibili, di talché anche la produzione può riguardare non solo i beni, ma anche i servizi e comprende non solo i processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto e il loro successivo assemblaggio, ma anche processi di supporto all’attività di trasformazione, come manutenzione, controllo di processo, gestione della qualità, movimentazione dei materiali, ecc..”.
 
Da un attento esame di tale previsione emerge che la qualificazione delle attività di manutenzione come “processo di produzione” ai sensi dell’art. 184-bis, comma 1, lett. a), D.L.vo n. 152/2006 (recante una delle condizioni per poter classificare un determinato residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto), è specificamente correlata al concetto di “processo di supporto all’attività di trasformazione”: la manutenzione deve, cioè, concretizzarsi in un processo che si inserisce all’interno di un’ulteriore attività di “trasformazione”, e non costituire un’attività che si esaurisce in sé stessa.
 
Un’attività di manutenzione, in tal senso intesa, potrebbe essere per esempio rappresentata dalla manutenzione svolta su un macchinario destinato alla produzione di prodotti alimentari, mediante la trasformazione e la lavorazione di determinate materie prime; diversamente, la manutenzione di una strada non potrebbe assurgere al rango di “processo produttivo” in quanto non costituirebbe ausilio ad alcuna attività di trasformazione.
 
Pertanto, nonostante quanto affermato dalla Circolare in questione, è necessario escludere che le attività di manutenzione tout court costituiscano un processo produttivo ai fini della classificazione di residui di produzione come sottoprodotti (ciò peraltro in conformità con la prevalente giurisprudenza sul punto).
 
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