L’art. 2 del Regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006) ne definisce l’ambito di applicazione, prevedendo al par. 7 una serie di esclusioni: fra le altre, sono escluse dagli obblighi di “Registrazione” (Titolo II), in tema di “Utilizzatori a valle” (Titolo V) e di “Valutazione” (Titolo VI) di cui al Regolamento stesso, le sostanze incluse nell’Allegato V del Regolamento REACH, in quanto per esse la registrazione è considerata non opportuna o non necessaria, e la loro esenzione da detti Titoli non pregiudica gli obiettivi perseguiti dal Regolamento stesso (art. 2, par. 7, lett. b)).
 
All’interno del succitato Allegato V sono espressamente contemplati anche i “sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato” (punto n. 5).
 
A tal proposito, la “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate”, elaborata dall’ECHA (European Chemicals Agency) nel maggio 2010, al par. 3.3 precisa che “Nemmeno i sottoprodotti possono beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera d), come descritto nell’articolo 5 della direttiva quadro in materia di rifiuti. I sottoprodotti possono tuttavia essere esentati sulla base dell’allegato V a condizione che essi non siano importati o immessi sul mercato in quanto tali. Se l’operatore che effettua il recupero non può usufruire dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH o di qualsiasi altra esenzione, questi deve registrare la sostanza recuperata e successivamente deve conformarsi a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di registrazione a norma del titolo II del regolamento REACH”. Nel documento, anch’esso a firma dell’ECHA, intitolato “Guida all’allegato V – Esenzioni dall’obbligo di registrazione” e datato novembre 2012, i tecnici comunitari puntualizzano che “le imprese che beneficiano di un’esenzione devono fornire alle autorità (su richiesta) le informazioni appropriate per dimostrare che le loro sostanze hanno i requisiti necessari per l’esenzione” (pag. 3). Per quanto attiene l’esenzione prevista per i sottoprodotti, la Guida si limita a riportare la nozione di sottoprodotto di cui all’art. 5, Direttiva 2008/98/CE.
 
Si segnala altresì che nel documento intitolato “Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste” a firma della Commissione Europea, sono contenute alcune precisazioni utili al fine di meglio comprendere le interazioni fra i sottoprodotti e la normativa REACH, similmente a quanto riportato nella succitata Guida ECHA su rifiuti e sostanze recuperate.
 
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