Il presente parere effettua un approfondimento circa l’obbligo o la facoltà di sottoporre i rifiuti ad analisi. In particolare, è stato analizzato il caso in cui un produttore compilava, per ogni rifiuto generato dalla sua attività, una scheda di caratterizzazione contenente il codice CER, la descrizione, le sue modalità di stoccaggio, l’elenco delle classi di pericolo, etc … ed effettuava le analisi solo sui rifiuti pericolosi, o sui quali esisteva un margine di dubbio, per poi ripeterle in caso di cambiamento delle condizioni di produzione dei rifiuti. La problematica affrontata risiede principalmente nel capire se la pretesa del destinatario di ricevere analisi annuali da parte del produttore sia fondata o meno.
Stefano Maglia – Giulia Guagnini, 01/02/2016

Obbligo di analisi

In relazione alla tematica oggetto del presente parere occorre in primo luogo rammentare i casi in cui, in generale, sussiste l’obbligo di procedere all’analisi chimica dei rifiuti secondo le disposizioni vigenti in materia, ossia:

  1. per il conferimento in discarica: l’art. 2, D.M. 27 settembre 2010[1], al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall’art. 4, D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36[2], impone al produttore l’obbligo di “caratterizzare” il rifiuto. Tale caratterizzazione (da non confondere con la “classificazione”) deve essere eseguita in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo originante i rifiuti, e comunque almeno una volta all’anno (comma 3);
  2. per il conferimento ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato: per questo tipo di recupero, ai sensi dell’art. 8, D.M. 5 febbraio 1998[3] e dall’art. 7, D.M. 12 giugno 2002, n. 161[4], è stabilito che le analisi siano eseguite dal produttore, in occasione del primo conferimento all’impianto e successivamente ogni 24 mesi (per i rifiuti non pericolosi) oppure ogni 12 mesi (per i rifiuti pericolosi), e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha originato tali rifiuti;
  3. per i codici CER “a specchio”, che sono identificati come pericolosi solo se le sostanze pericolose in essi presenti raggiungono determinate concentrazioni.

 

Relativamente ai rifiuti classificati con codici CER non pericolosi assoluti, è pacifico che dalla loro attribuzione discenda che non sia necessario effettuare le analisi, né altro accertamento analitico, ai fini della classificazione[5]; ciò a condizione che il codice CER sia stato identificato nel modo più preciso e accurato possibile, ponendo mente al processo produttivo da cui lo stesso origina[6].
 

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Le autorizzazioni

Si noti, peraltro, che l’obbligo di analisi potrebbe trovare il proprio fondamento non in una disposizione di legge, com’è nelle ipotesi succitate, bensì in un provvedimento autorizzativo.

Potrebbe infatti darsi il caso in cui vi siano specifiche prescrizioni autorizzative che prevedano, ad esempio in capo al produttore di rifiuti che li conferisce in un determinato di trattamento, l’obbligo di svolgere delle analisi in occasione di tale conferimento con una periodicità stabilita dal provvedimento stesso. Tuttavia è opportuno rilevare che, secondo parte della giurisprudenza, i provvedimenti autorizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti, in tema di prescrizioni sulle analisi, non possano risultare eccessivamente restrittivi: nello specifico, “una prescrizione contenuta in un’autorizzazione che imponga, ad ogni singolo conferimento di rifiuti e perciò per ogni partita in entrata, una particolare analisi chimica, praticamente su ogni pezzo, assume le caratteristiche della sproporzionalità e della non inerenza ed eccessivamente comprimenti l’iniziativa aziendale anche sotto il profilo economico” (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 207 del 1 marzo 2013).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, ne discende che non esiste un generalizzato obbligo di analisi con frequenza annuale per il conferimento dei rifiuti a soggetti terzi, se non con riferimento alla particolare destinazione scelta per i medesimi nel caso concreto (es. discarica, recupero in forma semplificata).

Se l’impianto di destino finale cui i rifiuti vengono conferiti ai fini dello smaltimento/recupero è autorizzato allo svolgimento di determinate operazioni di recupero e smaltimento su rifiuti pericolosi e non pericolosi (che includono fra gli altri i codici CER assegnati dal produttore ai propri rifiuti), genericamente si può affermare che in merito alle prescrizioni in tema di accettazione dei rifiuti all’impianto sovente è prescritto che prima di accettare un nuovo rifiuto, il destinatario deve raccogliere le informazioni relative alla tipologia di rifiuto, al codice CER, e gli eventuali certificati di analisi. Inoltre, è di prassi la previsione che, qualora necessario ai fini della caratterizzazione, i rifiuti devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo quanto disposto dall’art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 (per i rifiuti non pericolosi) e dall’art. 7 del D.M. 12 giugno 2001 n. 161 (per i rifiuti pericolosi).

 

Conclusioni

In relazione al caso di cui al quesito, pare di potersi concludere che l’obbligo di analisi annuali prospettato dall’impianto di destino, nel caso di specie, possa discendere dal rimando al disposto dell’art. 7, D.M. 12 giugno 2002, n. 161 che impone una frequenza annuale per lo svolgimento delle analisi sui rifiuti pericolosi destinati a recupero in forma semplificata. Tuttavia, alla luce di quanto sopra, il campionamento e le analisi effettuati dal produttore in conformità al sopra richiamato art. 7, D.M. 12 giugno 2002, n. 161 devono essere effettuati “qualora necessario” ai fini della corretta classificazione ed attribuzione del codice CER: è sicuramente il caso, ad esempio, dei codici a specchio, ma non di quelli con codice CER pericoloso assoluto, che non necessitano di alcun accertamento analitico ai fini della loro classificazione.

A motivo di maggior cautela, si suggerisce di confrontarsi sempre con il destinatario per mettere in luce questa circostanza ed addivenire ad una soluzione condivisa.

 

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Note

 

[1]Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 2010.

[2]Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003 – Suppl. Ord. n. 40 ed in vigore dal 27 marzo 2003.

[3]Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 – Suppl. Ord. n. 72.

[4]Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 177 del 30 luglio 2002 ed in vigore dal 14 agosto 2002.

[5] Sul punto v. MENSI C., atti del “Master gestione rifiuti”, organizzato da TuttoAmbiente, Milano, 18 novembre 2015.

[6] La Decisione 2000/532/CE (“Decisione della Commissione del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi”, pubblicata sulla GUCE n. L226 del 6 settembre 2000), contenente l’elenco dei codici CER, reca delle specifiche disposizioni in tema di “Classificazione di un rifiuto come pericoloso” (punto 2), ove si legge – relativamente ai rifiuti con CER non pericoloso assoluto – che “Tutte le altre voci dell’elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi”.