Con la Circolare n.9/E del 23 luglio 2021, relativa al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha escluso l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi anche alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dellarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In merito a questa ultima ipotesi, la circolare osserva che l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dal D.L.vo n. 231 del 2001, comporta una limitazione temporanea nell’esercizio di un diritto o di una facoltà da parte del soggetto destinatario della sanzione e che l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legislativo stabilisce un limite minimo e un limite massimo alla durata della predetta limitazione. Si ritiene quindi, per motivi di ordine logicosistematico, che l’esclusione soggettiva dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dal comma 1052 della legge di bilancio 2021 e, precedentemente, dall’articolo 1, comma 186, della legge di bilancio 2020 debba riguardare il medesimo arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva. Pertanto, gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell’arco temporale in questione saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e, di conseguenza, i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito d’imposta in questione.

 

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