In tema di autorizzazioni ambientali, l’elenco delle ipotesi di riesame dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) contemplato dall’articolo 29-octies del Dlgs 152/2006 è da considerarsi tassativo e non esemplificativo. Così si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6513 del 25 luglio 2022.

In particolare, il Collegio sostiene che “al fine di non esporre il gestore dell’impianto a rischi di compromissione della propria attività, non si riconosce all’autorità competente un potere incondizionato di avviare il riesame in qualsiasi momento”, tenuto conto altresì che la mera entrata in vigore dei “criteri di indirizzo” approvati con la delibera della Giunta regionale del Veneto n. 119/2018 non ha integrato nessuna ipotesi di revisione ai sensi del comma 4 del citato articolo 29-octies.

Il Consiglio di Stato precisa, infatti, che “in virtù della applicazione del principio tempus regit actum ciascuna AIA deve essere soggetta alle regole e prescrizioni adottate al momento della sua adozione, e sottolinea che i “criteri di indirizzo” sopracitati potranno venire in rilievo solo in occasione del primo rinnovo o riesame, da compiersi nei casi tassativi di cui all’articolo 29-octies del decreto legislativo n. 152/2006, successivo alla loro entrata in vigore”.

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