E’ stata pubblicata sul sito dell’Albo la Circolare n. 6 del 21 luglio 2022 che fornisce chiarimenti circa le modalità del trasporto intermodale di rifiuti e il ruolo che le varie imprese coinvolte rivestono.

L’Albo, ribadendo quanto già previsto nella circolare n.1235 del 4 dicembre 2017, conferma che è sempre consentito che il trasporto finale dei rifiuti su strada possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto. Pertanto al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto.

Si conferma, peraltro, che nell’effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente rispettati i punti a, b, c, indicati nella circolare del Comitato Nazionale n 1235 del 4 dicembre 2017 già richiamata.

 


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