Con la sentenza n.688 del 4 luglio 2023, il TAR Liguria ha chiarito che:

«Ai sensi dell’art. 30 della legge 6 giugno 1974 n. 298, non sono soggetti alla normativa sulla disciplina dell’autotrasporto di cose su strada gli autoveicoli di proprietà di Stato, regioni, comuni, province e loro consorzi, “destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne” (lett. b): con la conseguenza che deve ritenersi legittimo il diniego di esenzione dalla disciplina prevista dal citato art. 30 opposto ad una società pubblica che gestisce il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quando lo statuto della società non preordini affatto in via esclusiva l’impiego degli autoveicoli alle esigenze interne della società medesima, ma preveda anche l’espletamento di attività a favore di soggetti terzi rispetto ai comuni proprietari».
 

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