Con la Circolare n. 4 del 7 marzo 2019 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha chiarito come deve essere valutato il requisito morale del candidato all’iscrizione. In particolare, l’art. 10 del D.M. 120/2014, anche conosciuto come Regolamento dell’Albo Gestori, espressamente richiede che per l’iscrizione occorre che il titolare o legale rappresentante dell’impresa non sia stato condannato alla pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica, e che non sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.

Sulla questione, il Comitato ha voluto chiarire cosa fare in caso di condanne per lo stesso reato, in tempi diversi, con pene – per ogni condanna – pari o inferiori ad un anno di reclusione. Infatti, se è stata applicata la disciplina del reato continuato (art. 671 codice di procedura penale e art. 81 codice penale) le pene, unificate dal vincolo della continuazione, possono superare il limite di un anno: in quel caso, secondo il Comitato Nazionale dell’Albo, la pena dovrà essere “valutata unitariamente anche ai fini della eventuale perdita del requisito morale“. Inoltre, prosegue il Comitato, l’esito positivo della messa alla prova (artt. 168-bis e 168-ter codice penale) non potrà avere influenza sul requisito morale.

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