Il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha emanato oggi una circolare (n. 11 del 22.11.2021) in risposta alla richiesta di indicare i casi in cui sussiste l’obbligo dell’iscrizione all’Albo nella categoria 1, sottocategoria D7 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.

Al riguardo il Comitato ritiene che l’attività di mera pulizia delle spiagge e rive, anche se effettuata mediante l’utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti, non necessita di iscrizione all’Albo in quanto attività preliminare alla raccolta. Analogamente in tutti i casi in cui l’attività sia riconducibile al concetto giuridico di cui all’art. 183, comma 1 lettera n) secondo e ultimo periodo del D.Lgs 152/2006 non si configura un’attività di gestione dei rifiuti e pertanto lo svolgimento della stessa non necessita dell’ iscrizione all’Albo.

Diversamente, se il servizio fornito si caratterizza per lo svolgimento di entrambi le fasi: la prima di pulizia, con l’uso anche di macchine operatrici e/o veicoli ad uso speciale impiegati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua, e la seconda di trasporto, con autocarri o altri tipi di veicoli atti al carico, per il trasporto dal deposito temporaneo alla destinazione intermedia o finale, il soggetto che effettua entrambe le fasi deve essere iscritto all’ Albo nella pertinente sottocategoria D7.

Giova chiarire, infine, che nei casi in cui si svolga unicamente la seconda fase, è richiesta l’iscrizione all’Albo nella pertinente Categoria 1: “raccolta e trasporto di rifiuti urbani”, senza obbligo di iscrizione nella sottocategoria D7.

 

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