Il 6 luglio 2023 è entrato in vigore il Decreto-legge n. 88/2023 recante “Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023“.

Innanzitutto, è bene ricordare che le le disposizioni del presente decreto disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Dal punto di vista ambientale si segnala che al comma 3, dell’art. 9, “Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall’evento calamitoso“. si prevede che in deroga all’articolo 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive.

Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006.

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Proseguendo nella disamina del DL, si legge che la raccolta dei materiali di cui sopra, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di raggruppamento, deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) come definiti all’allegato alla parte quarta – allegato C – operazioni di recupero, del D.Lgs. n. 152 del 2006, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall’evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il DL prevede che le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Il terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di propria competenza.

Anche in questo caso, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall’evento calamitoso il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f), del Testo Unico Ambientale (TUA).

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Sempre limitatamente ai materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l’attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata.

A tal fine, il Comune deve provvedere a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall’articolo 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, apposita comunicazione, contenente l’indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. A questo punto, decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell’avviso, il Comune autorizza, salvo che l’interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali.

Infine, non è secondario segnalare che i Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l’ambito territoriale di competenza, possono autorizzare, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5) come definiti all’allegato alla parte quarta – allegato C – operazioni di recupero, del D.Lgs. n. 152 del 2006, per l’eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. Si evidenzia comunque che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, secondo quanto stabilito dall’articolo 177, comma 4, del TUA.

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