E’ iniziato presso le Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e VIII (Ambiente) della Camera, l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cosiddetto “DL Semplificazioni”), già approvato dal Senato (Atto Camera n. 2648).

Il provvedimento contiene numerose disposizioni di interesse della Commissione Ambiente, in particolare si segnalano le norme:

  • su opere e contratti pubblici e sui commissari “sblocca cantieri” (artt. 1-9);
  • in materia edilizia (art. 10);
  • per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici (art. 11);
  • in materia di attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica (art. 42);
  • in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali (art. 49);
  • in materia di valutazione dell’impatto ambientale (artt. 50-51);
  • sulla bonifica dei siti (artt. 52-53);
  • in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico (art. 54);
  • in materia di zone economiche ambientali (art. 55);
  • per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64).

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Oltre a tali norme (già presenti nel testo iniziale del decreto-legge e modificate e/o integrate durante l’iter), nel corso dell’esame al Senato sono state introdotte disposizioni:

  • recanti semplificazioni su demolizione opere abusive (art. 10-bis)
  • recanti semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici (art. 40-ter)
  • recanti semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (art. 60-bis);
  • recanti semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari (art. 63-bis).

 

In particolare l’art. 40-ter presente nel disegno di legge di conversione del decreto legge semplificazioni prevede che:

Art. 40-ter. – (Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici)

1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionaledegli stessi, secondo i princìpi dell’economia circolare, le attività diraccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività direcupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decretolegislativo 6 aprile 2006, n.152. A tal fine presso l’Albo è istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai finidell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuovano e facilitino l’ingresso nel mercato, anche dall’estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 63-bis. – (Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari)

1. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, le parole: “fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria,” sono soppresse»

Il nuovo articolo 63-bis introdotto dal Senato modifica l’articolo 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che era stato aggiunto in sede di conversione, con legge 5 giugno 2020, n. 40. La disposizione prevede che i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie siano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e stabilisce che la disposizione – finalizzata a contrastare la diffusione dell’epidemia di Covid-19 – sia in vigore fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria. Il nuovo art. 63-bis elimina il riferimento a tale termine temporale connesso alla cessazione dello stato di emergenza, prevedendo quindi in via stabile e non transitoria i suddetti obblighi di gestione ed il relativo regime ivi stabilito per i rifiuti sanitari.

 


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