Il Tar Puglia con la sentenza n.524 del 2 aprile 2019 ha detto la sua in tema di A.U.A. e obbligo di comunicazione all’Autorità competente delle modifiche apportate alla propria attività o impianto.

Il D.P.R. n.59/2013, difatti, prevede in capo ai soggetti richiedenti A.U.A. l’obbligo di comunicare ogni variazione al progetto dell’impianto che possa produrre effetti sull’ambiente; tale espressione ha fatto sorgere alcuni dubbi: gli effetti sull’ambiente devono essere certi o solo potenziali? E soprattutto, chi deve decidere in merito alla rilevanza delle modifiche e alla loro influenza sull’ambiente?

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Il Giudice amministrativo si è così pronunciato, chiarendo che le modifiche oggetto di informazione debbano essere tutte quelle relative all’utilizzo di sostanze e di cicli di prodotto e che, a far scattare l’obbligo di comunicazione, basta anche la sola potenziale idoneità della modifica a produrre effetti sull’ambiente. Il giudizio in concreto sulla rilevanza o meno delle modifiche non è pertanto lasciato al soggetto istante, ma spetta sempre al controllo delle Autorità pubbliche competenti, alle quali devono essere comunicate tutte le modifiche che possano anche astrattamente incidere sull’interesse pubblico in gioco: la tutela dell’ambiente.

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