Novità importanti in materia diEnd of Waste!

Arriva dal Ministero dell’Ambiente (quesito n. 7 – nota prot. 14430 del 10 settembre 2018) la conferma che è la normativa comunitaria, precisamente la nuova direttiva UE 2018/851, che ha modificato la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, a prevedere espressamente “la possibilità, per le autorità competenti, di rilasciare autorizzazioni End of Waste caso per caso“. Il riferimento è al nuovo articolo 6, paragrafo 4, della direttiva quadro come modificata dalla direttiva 2018/851 (una delle quattro direttive comprese nel Pacchetto Economia Circolare), che così recita:
 

Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.”
 

Tale conclusione, seppur espressa relativamente ad una richiesta della Provincia di Lodi, in merito alle procedure amministrative applicabili alla richiesta di autorizzazione per la produzione di gessi di defecazione dal trattamento dei fanghi di depurazione (nota 11214 del 5 aprile 2018), assume un importantissimo rilievo nell’ambito della questione sollevata dalla sentenza n.1229/2018 del Consiglio di Stato, che nega, invece, la possibilità per le autorità competenti di rilasciare autorizzazioni caso per caso.
 

Consulenze ambientali per aziende, enti e professionisti
 

Rimandando l’analisi critica della sentenza 1229/2018 e dei suoi effetti pratici all’approfondito contributo di Stefano Maglia e Sabrina Suardi, nel quale è stata, peraltro, assunta la medesima posizione confermata nella nota in commento, è altrettanto importante sottolineare quanto precisa, successivamente, il Ministero: “poiché le caratteristiche del prodotto fertilizzante “gesso di defecazione” sono già state normate a livello nazionale con il decreto legislativo 75/2010, l’autorizzazione per la produzione di gessi di defecazione che la Provincia è chiamata a rilasciare non consiste in una autorizzazione End of Waste caso per caso. Pertanto, l’operazione in questione consiste in una attività di recupero di rifiuti che, come tale, necessita di una procedura di autorizzazione ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 152/06“. Il Ministero chiarisce, in sostanza, che esistendo già il riferimento normativo per i prodotti fertilizzanti (D.L.vo 75/2010), è a quella disciplina che l’autorizzazione dovrà guardare: “la Provincia deve verificare che la procedura di recupero avvenga in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 75/2010 in merito alla tipologia dei rifiuti ammissibili, al processo di trattamento ed alla qualità del prodotto ottenuto“.
 

Info e approfondimenti:
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