Sul sito del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) sono state pubblicate le Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica.

Il DL n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure” convertito con la L. n.108/2021, introduce alcune modifiche del dettato normativo inerente alla disciplina dei siti oggetto di bonifica e alla gestione delle matrici “materiali di riporto”(MdR).

In particolare, l’art. 37, co.1-bis apporta delle modifiche all’art. 3 del DL 25 gennaio 2012, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28: “Interpretazione autentica dell’articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti”.

Nella risposta ad alcuni quesiti posti da ISPRA in riferimento al mutato quadro normativo, il MiTE (ora MASE) con nota prot. n. 127059 del 17/11/2021 ha evidenziato come la nozione di materiale di riporto ai fini dell’assimilabilità tecnica ai suoli anche ai fini dell’analisi di rischio rientri tra le valutazioni tecniche di competenza dell’Istituto nonché ha ritenuto “condivisibile l’opzione ermeneutica di valorizzare il comma 1 dell’art. 3 del DL n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 28 del 2012 e smi, che fornisce la nozione di materiale di riporto”.

Inoltre, relativamente al comma 3, il MiTE (ora MASE), nella suddetta nota, ha chiarito, che “l’espressione “al pari dei suoli” è prevista nella Fase 3 concernente la gestione dei materiali di riporto non conformi; ed, inoltre, si riferisce – quale termine relazionale – alla gestione nell’ambito dei procedimenti di bonifica” e che i materiali di riporto “sono gestiti nell’ambito dei procedimenti di bonifica anche mediante lo strumento dell’analisi di rischio ove tecnicamente applicabile”.

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione della rilevanza della tematica, si è ritenuto opportuno definire in ambito SNPA una procedura per l’identificazione e la gestione dei materiali di riporto nell’ambito dei procedimenti di bonifica di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06.

La definizione di tale procedura, in un quadro di riferimento non sempre facilmente decifrabile e con concrete criticità interpretative a livello normativo, impone di dover effettuare valutazioni di merito in presenza di molteplici elementi di indeterminatezza.
 
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La finalità delle Linee Guida è la sistematizzazione degli aspetti e delle problematiche necessari per la corretta identificazione della matrice materiali di riporto e per le conseguenti modalità di gestione all’interno dei siti oggetto di procedimento di bonifica, al fine di fornire dei criteri di valutazione generali utili alla formazione del giudizio finale da parte dei soggetti interessati, favorendo quindi un approccio uniforme replicabile in situazioni affini sul territorio nazionale.

Il giudizio sarà necessariamente formato in maniera ragionata, combinando le evidenze scaturite dall’applicazione dei criteri di valutazione proposti, tenendo presente che non sempre sarà possibile utilizzarli tutti, né ottenere una totale convergenza delle evidenze verso una specifica conclusione. In questi casi, il giudizio conclusivo si otterrà piuttosto attraverso una valutazione d’insieme basata sulle evidenze emerse dall’applicazione di specifici criteri di valutazione, in accordo con il modello concettuale del sito.

Le Linee Guida, ed in particolare i criteri proposti per identificare le matrici “materiali di riporto”, si applicano unicamente nell’ambito di procedimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.L.gs. 152/06; detti criteri non risultano applicabili nell’ambito dei procedimenti di cui al D.P.R. 120/2017.

La valutazione della matrice materiale di riporto nell’ambito dei procedimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs 152/06, quindi, è operata con criteri diversi rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo, per i quali il riferimento normativo elettivo è il D.P.R. 120/2017.
 
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In relazione alla qualifica dei “materiali di riporto” nell’ambito dei siti contaminati, nell’ottica di una semplificazione e di una effettiva ed efficace possibilità di intervenire sulle matrici riscontrate in sito, anche in virtù della valorizzazione, a livello interpretativo, del co. 1 dell’art. 3 del D.L. 2/2012 auspicata nella già citata nota del MITE (ora MASE) n. 127059 del 17/11/2021, si propone una maggiore flessibilità interpretativa del co. 1 dell’art. 3 del D.L. 2/2012.

Resta fermo che, qualsiasi valutazione condotta ai sensi del suddetto comma e sulla base della caratterizzazione di cui all’Allegato 2 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e del test di cessione previsto dal co. 2 dell’art. 3 del D.L. 2/2012, deve comunque garantire che la matrice materiali di riporto non comporti un rischio di contaminazione delle acque sotterranee e che il suo stato qualitativo sia conforme alle disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06.

Scarica le Linee guida premendo QUI.


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