Attestazione di avvenuto smaltimento? What?

Dal 26 settembre scorso tutti i produttori che conferiranno i propri rifiuti ad un impianto autorizzato in D13, D14 o D15, per dimostrare la esclusione della propria responsabilità dovranno non solo ricevere entro tre mesi la quarta copia del FIR, ma altresì ricevere – afferma il comma 5 del nuovo testo dell’Art. 188 TUA – “un’attestazione di avvenuto smaltimento”.

Che differenza c’è con la precedente – mai nata – certificazione di avvenuto smaltimento e con la futura comunicazione di avvenuto recupero o smaltimento di cui all’Art. 188bis, comma 4, lettera h?

Con quale forma?

Con quali tempi?

E chi la deve rilasciare? L’impianto che riceve in D15 o l’impianto di “definitivo smaltimento”?

Di tutto ciò e di tutte le altre novità e criticità relative ad alcuni importanti istituti recentemente modificati dal DLvo 116/20 si tratterà nel Corso di formazione (webinar) del 19 novembre 2020: Rifiuti: deposito temporaneo, manutenzioni, responsabilità e avvenuto smaltimento.

Per info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305


Condividi: