Con la Circolare 128108 del 17 ottobre 2022 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato alcuni importati chiarimenti in merito all’applicazione delle linee-guida SNPA sulla classificazione rifiuti, approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 09.08.2021.

In sintesi, sono stati chiariti i seguenti punti:

1) Gerarchia delle fonti:
Le Linee guida, seppur approvate con decreto direttoriale (in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) sono state adottate sulla base di un’esplicita previsione di legge statale, ossia l’articolo 184, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, assumendo, pertanto, una forza formale assimilabile a quella della legge stessa (cfr. sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170).

2) Relazione tecnica, giudizio di classificazione e relativa forma:
Nelle linee guida, tra la documentazione ritenuta di primaria importanza per garantire un’adeguata tracciabilità dell’iter decisionale seguito dal produttore nell’ambito della procedura, sono citati la relazione tecnica e il giudizio di classificazione. Più precisamente, ciò che le linee guida vogliono evidenziare è che sia messa in atto una procedura nella quale sia chiaro il motivo per cui sono state fatte determinate scelte e, nel caso, di potenziale pericolosità, sia esplicitata la ragione che ha portato a ricercare talune sostanze. In tale ambito si ritiene importante che la classificazione del rifiuto sia accompagnata da una documentazione esaustiva, di immediata consultazione, al fine di rendere evidente il processo decisionale adottato dal produttore. La forma nella quale le informazioni sono riportate non risulta, di conseguenza, vincolante.

3) Analisi merceologiche/schede/manuali prodotto:
Per quanto riguarda i RAEE, nelle Linee guida si è scelto di adottare un approccio differente rispetto a quello riportato negli “Orientamenti tecnici della Commissione europea”; si è scelto, difatti, di applicare un approccio analogo a quello utilizzato per i veicoli fuori uso, in base al quale il codice pericoloso o non pericoloso è connesso alla messa in atto o meno delle procedure di bonifica del veicolo. La classificazione di un’apparecchiatura dipende quindi dalla presenza o meno di componenti pericolose che può evidentemente essere valutata sulla base delle informazioni fornite dai produttori dell’apparecchiatura stessa.

4) Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione:
Per professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione si intende un tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti.

5) Parametri analitici pertinenti:
Tra i quesiti posti viene richiesto se “qualora il soggetto che redige il piano di campionamento sia diverso da quello che redige il giudizio di classificazione, sia opportuno riportare i relazionali di tale scelta anche nel giudizio di classificazione o meno”.
Il Mite chiarisce che la forma non sia vincolante, purché nella documentazione predisposta siano riportate in modo chiaro le informazioni sulla base delle quali il produttore, ovvero il soggetto che ha operato per conto del produttore, ha effettuato determinate scelte nella fase di classificazione. Sulla base di tale considerazione ne consegue che il soggetto che attua le varie fasi del processo non debba essere necessariamente unico, purché sia evidente il processo decisionale attuato.

6) Rifiuti da attività di costruzione e demolizione:
Nell’ambito del paragrafo 3.5.4 (relativo ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione) delle linee guida, le attività menzionate come possibili fonti dei rifiuti ascrivibili al capitolo 17 rappresentano solo esempi, come appare evidente dal fatto che le stesse sono seguite dalla dicitura “ecc.” da cui si deduce che anche attività di altro tipo possono rientrare nella casistica indicata.

7) Rifiuti urbani, relazione tecnica e giudizio di classificazione:
Un altro aspetto da chiarire riguarda se, nella fase di classificazione dei rifiuti con codice a specchio del capitolo 20 dell’elenco europeo, sia necessario il rispetto delle modalità riportate nei riquadri da 2.1 a 2.3 delle linee guida SNPA. Su tale aspetto si ritiene che, date le specifiche modalità e disposizioni normative stabilite per la gestione di tale flusso di rifiuti, anche nel caso di rifiuti pericolosi (si veda, ad esempio, l’articolo 184, comma 5-quater, del d.lgs. n. 152/2006 o l’articolo 193, comma 7, del medesimo decreto), non siano da applicarsi le suddette modalità operative da parte del produttore.

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8) Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico:
Il paragrafo 3.5.9 delle linee guida, fornisce, nell’ambito delle procedure di classificazione, indicazioni sulle modalità applicabili per i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati. Considerata la varietà delle procedure gestionali applicate sul territorio nazionale, si ritiene che tali indicazioni siano, inevitabilmente, da considerarsi come linee guida sulla procedura che il produttore può applicare per la classificazione dei rifiuti generati dal proprio processo. Le modalità, le tempistiche, le frequenze rientrano, necessariamente, nella scelta del produttore che rappresenta, come espressamente previsto dalla normativa, il soggetto su cui ricade l’onere della classificazione. Si ritiene, pertanto, che le Linee guida debbano mantenere, su questi aspetti, un approccio non eccessivamente rigido e che le specifiche scelte sulle tempistiche e sulle modalità debbano essere definite dal produttore del rifiuto.

9) Classificazione degli imballaggi:
Con riguardo alla classificazione di un imballaggio nominalmente vuoto di ritiene che la presenza di un residuo minimo di una sostanza o miscela di sostanze non pericolose, come nel caso di specie, non precluda l’utilizzo del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell’imballaggio. Con riguardo invece alla questione sulla differente classificazione degli imballaggi in base agli Orientamenti della Commissione e alle linee guida SNPA (voci specchio nel primo caso, codici pericolosi o non pericolosi “assoluti” nel secondo) è stato chiarito che l’applicazione del metodo riportato dagli Orientamenti tecnici della Commissione avrebbe comportato problematiche applicative superiori a quelle derivanti dall’applicazione delle linee guida del SNPA, in quanto avrebbe richiesto l’effettuazione delle opportune analisi chimiche finalizzate alla verifica della sussistenza di pericolosità, con tutte le difficoltà del caso. In sostanza, seguendo l’approccio UE qualsiasi imballaggio contenente un residuo di sostanza dovrebbe essere sottoposto a una verifica di sussistenza di pericolosità.

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10) Chiarimenti su classificazione HP14:
L’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 deve essere effettuata a valle sia della valutazione sulla tossicità cronica (tabella 4.1.0 b) i) o 4.1.0 b) ii) a seconda delle informazioni sulla degradazione rapida), che della tossicità acuta se sono disponibili dati adeguati per gli altri livelli trofici (in base ai criteri della tabella 4.1.0 b) iii)), effettuando quindi la classificazione a seguito della valutazione più rigorosa.

11) Chiarimenti su classificazione HP3:
In ordine al chiarimento richiesto sullo schema decisionale riportato nel paragrafo 4.3.3 delle Linee guida del SNPA, si segnala la presenza di un errore in base al quale risulta assente il passaggio che prevede, nel caso di rifiuti solidi contenenti ad esempio una sostanza H225, di dover effettuare un test o di avvalersi del principio “ove opportuno e proporzionato”. Ne consegue che la dicitura “Il rifiuto è un solido contenente una o più sostanze H228?” debba essere sostituita con la dicitura “Il rifiuto è un solido e contiene una o più sostanze classificate secondo quanto riportato in Tabella 3?”.

12) Chiarimenti sul pentaclorofenolo:
In ordine ai chiarimenti circa il valore del pentaclorofenolo, come descritto al paragrafo 4.16 delle Linee guida, per gli inquinanti organici persistenti (POPs) elencati dall’allegato alla decisione 2000/532/CE si applicano i valori limite previsti dall’allegato IV al regolamento 2019/1021/UE (regolamento POPs). Per il pentaclorofenolo, come per gli altri inquinanti individuati dal regolamento POPs ma non dalla decisione 2000/532/UE, si applica, come richiamato nelle linee guida, il valore limite indicato dall’allegato III alla direttiva 2008/98/CE per la pertinente caratteristica di pericolo, ove prevista.

13) Normativa Seveso:
Con riguardo al rapporto tra le Linee guida in questione e la normativa Seveso si precisa che le linee guida SNPA trattano solo marginalmente la classificazione Seveso nell’appendice “Indicazione di massima delle possibili corrispondenze tra classificazione ai sensi della direttiva Seveso III e della direttiva 2008/98/CE” in cui si chiarisce che i criteri previsti ai fini della classificazione dei rifiuti non sono del tutto sovrapponibili ai criteri CLP. Non esiste, infatti, una trasposizione diretta e univoca tra le caratteristiche di pericolo HP e le categorie Seveso. La valutazione deve essere quindi effettuata caso per caso, anche per i rifiuti non pericolosi, facendo riferimento alle specifiche disposizioni normative.

14) Rappresentatività dei campionamenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani:
Un ultimo chiarimento attiene alla rappresentatività dei campioni nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani. Considerato che detta questione non rientra tra le tematiche trattate dalle Linee guida SNPA, si rimanda alle norme tecniche di riferimento.
 
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