Quando di sparla di Comuni e della tariffa TARI ci si chiede spesso: secondo quali principi va determinata la “Tassa sui rifiuti”?

Sull’argomento il TAR Lazio, Sez. II, con sentenza n. 4926 del 21 marzo 2023 ha stabilito che:

Sussiste un limite alla libertà dei comuni nella determinazione delle relative tariffe Ta.Ri. da applicare alle varie categorie; la differente tassazione deve, difatti, essere valutata in base alla “capacità produttiva” dei rifiuti da parte delle diverse categorie di contribuenti (nel caso di specie il Comune ha apertamente disatteso tali principi, apparendo la Ta.Ri. relativa ai locali da ballo determinata in assenza di ogni valutazione della effettiva potenzialità di produzione di rifiuti e della specifica modalità di esercizio dell’attività ivi posta in essere.

La “Cat. 26 – Discoteche e night club” è risultata difatti assoggettata ad una tariffa netta che si è mostrata sproporzionata ed eccessiva rispetto alle altre aliquote ivi stabilite per altre utenze non domestiche afferenti ad attività che appaiono, già in base ad un dato comune di esperienza, ben più rilevanti ai fini della produzione dei rifiuti rispetto a quella svolta in discoteche, night club e locali analoghi).”
 
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