Nell’espletamento delle proprie attività istituzionali, con atto dirigenziale del 12 aprile 2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha dichiarato illegittima un’ulteriore proroga “di fatto” del servizio di gestione di una piattaforma depurativa per il trattamento dei reflui civili che è stata disposta da un ente, in precedenza, in favore di un operatore economico.

Dall’esame dello stesso atto dirigenziale, si legge più in dettaglio che l’istruttoria ha evidenziato come, sin dalla scadenza della Convenzione con l’operatore economico, lo stesso ente abbia disposto due proroghe del servizio in favore del medesimo operatore economico: come chiarito dallo stesso ente, poi, tale operatore economico ha continuato ad espletare il servizio, nelle more della predisposizione ed aggiudicazione della gara per l’affidamento a nuovo contraente mediante PPP, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici, traducendosi, nella sostanza, tali proroghe in affidamenti senza gara.

Sul punto, giova premettere che costituisce consolidato principio di derivazione eurocomunitaria che le concessioni, quali atti “aventi per oggetto prestazioni di attività economiche o forniture di beni, […] sono soggette alle norme conferenti del Trattato e ai principi sanciti in materia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea”.

Pertanto, l’ANAC ha sottolineato e ribadito che “nel sistema comunitario il ricorso alla scelta diretta del concessionario, in deroga ai principi fin qui esposti, costituisce evenienza eccezionale, giustificabile solo in caso di specifiche ragioni tecniche ed economiche che rendano impossibile in termini di razionalità l’individuazione di un soggetto diverso da quello prescelto. Le stesse considerazioni sono estensibili all’ipotesi di proroga delle concessioni già rese, essendo nota l’equiparazione sancita dal diritto comunitario tra il rilascio di nuova concessione e proroga della concessione in scadenza”.

Con ulteriori argomentazioni, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha infine contestato all’ente di aver proceduto all’ulteriore proroga di contratti scaduti in modo illegittimo ed in contrasto con i principi sopramenzionati.

Se, infatti, la prima proroga poteva ritenersi legittima al fine di garantire la continuità dell’espletamento del servizio pubblico, la “prosecuzione del rapporto scaduto è avvenuta in circostanze assolutamente prevedibili per l’ente concedente, e come tali evitabili“.
 

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