A seguito di alcune richieste di chiarimento da parte delle Associazioni di categoria del settore ambientale, la Regione Lombardia, con propria nota, ha fornito risposta in merito all’inquadramento delle attività di gestione dei rifiuti nell’ambito delle limitazioni dovute all’emergenza Covid-19.

Nella nota, in particolare, si ricorda che ai sensi dell’art. 177, comma 2 del D.L.vo 152/2006 “la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”.

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Si evidenzia che tale previsione si riferisce a tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, e che l’art. 183, comma 1, lettera n) del D.L.vo 152/2006 definisce la gestione dei rifiuti come “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli /interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”: tutte le attività elencate, pertanto, sono di pubblico interesse.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 208, comma 6 del D.L.vo 152/2006, le autorizzazioni al trattamento dei rifiuti comportano “la dichiarazione di pubblica utilità”.

Pertanto le limitazioni generali alle attività economiche emanate dalle competenti Autorità in risposta all’emergenza Covid-19 non si applicano alla gestione dei rifiuti, fatte salve diverse indicazioni da parte delle Autorità medesime.

La raccolta e gestione dei rifiuti urbani, rappresenta, inoltre, un “servizio pubblico” che non può essere interrotto.

Per le restanti gestioni di rifiuti, occorre far salva la possibilità di continuazione dell’attività, in modo da evitare che blocchi in punti della filiera di trattamento rifiuti possano impedire la regolare attività di imprese o impianti legati al ciclo degli urbani”.

Info e approfondimenti: 0523.315305 – 334.8283521 – formazione@tuttoambiente.it


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