La sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 4 gennaio 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006 [data di entrata in vigore degli artt. 196 e 208 cod. ambiente] dell’art. 5, comma 2, della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 che delega alle province alcune funzioni amministrative in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti e, in particolare, l’approvazione e la realizzazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti, nonché l’autorizzazione all’esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Nello specifico, il TAR Lazio era stato chiamato a decidere in merito a un ricorso avente ad oggetto il provvedimento di diniego di un’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D.L.vo 152/2006, per un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti, adottato dalla Città metropolitana di Roma capitale in base alle menzionate previsioni dell’art. 5, comma 2, della legge Reg. Lazio n. 27/1998.

A giudizio del giudice amministrativo, la disposizione regionale censurata, nell’introdurre un modello di distribuzione delle competenze decisionali non conforme a quello previso agli artt. 196, comma 1, lettere d) ed e), e 208 del D.L.vo 152/2006, violerebbe i livelli minimi di tutela ambientale stabiliti dal legislatore nazionale, per quanto concerne la gestione dei rifiuti, nell’esercizio della sua potestà esclusiva ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione.

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