La Corte di Giustizia europea, con sentenza 17 novembre 2022 (causa C-238/21), ha stabilito che vi è violazione del diritto UE se la norma di uno Stato membro subordina la cessazione della qualifica di rifiuto di terre da scavo non contaminata alla soddisfazione di criteri formali irrilevanti per la tutela ambientale.

Entrando nel merito della sentenza, per requisiti formali si intendono gli obblighi di registrazione e di documentazione.

I giudici della Corte UE stabiliscono che una normativa nazionale che preveda che i materiali di scavo non possono cessare di essere considerati rifiuti nel caso in cui non siano rispettati obblighi formali, ostacola alla realizzazione degli obiettivi della direttiva 2008/98 e, per tale ragione, dovrebbe essere disapplicata.

Si specifica, inoltre, che la fissazione di requisiti formali per la cessazione della qualifica di rifiuto non è estranea al diritto dell’Unione. A tale riguardo, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità quanto alla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Tuttavia, tali requisiti formali devono essere definiti in modo da raggiungere i loro obiettivi senza compromettere gli obiettivi della direttiva 2008/98.

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Nel caso in esame, ciò non sembra accadere. Infatti, la decisione impugnata dinanzi al giudice del rinvio ha concluso che il suolo escavato non aveva cessato di essere considerato un rifiuto, essenzialmente a causa del mancato rispetto di taluni requisiti formali. I requisiti formali hanno indotto l’autorità resistente a considerare un suolo non contaminato di prima qualità come un rifiuto, incoraggiandone lo smaltimento e l’acquisto di nuove materie prime, anziché incentivare il riutilizzo di materiali preesistenti.

Nella misura in potrebbero scoraggiare il riutilizzo di materiali non contaminati di prima qualità, si deve ritenere che requisiti formali privi di rilevanza ambientale pregiudichino la promozione della gerarchia dei rifiuti definita all’articolo 4 della direttiva 2008/98 e, pertanto, l’effetto utile di tale direttiva.

Alla luce delle considerazioni che precedono, per la Corte UE, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che dispone la cessazione della qualifica di rifiuto di un suolo escavato non contaminato, qualificato come materiale di prima qualità ai fini specifici dello sviluppo del terreno ai sensi del diritto nazionale, soltanto quando esso sia utilizzato direttamente in sostituzione di materie prime e nella misura in cui impedisce che un rifiuto cessi di essere considerato tale sino a quando il detentore non adempia taluni requisiti formali privi di rilevanza ambientale, quali obblighi di registrazione e di documentazione.

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In merito si segnala il commento Cos è l’End of Waste? scritto da Stefano Maglia e Linda Maestri.


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