Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020 è stata pubblicata la Legge 27 novembre 2020, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 (recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità’ operativa del sistema di allerta COVID, nonché’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020).

Il provvedimento, entrato in vigore oggi, 4 dicembre 2020, ha apportato modifiche all’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) che riguardava anche la proroga della validità delle autorizzazioni ambientali.

Il comma 2 dell’art. 103, si ricorda, riportava quanto segue:

“2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il nuovo provvedimento, invece, ha previsto la sostituzione delle parole “il 31 luglio 2020” con le seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” (che, attualmente è prevista al 31 gennaio 2021).

In pratica, le autorizzazioni ambientali in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità per 90 giorni successivi alla data del 31 gennaio 2021.

Inoltre, la legge 27 novembre 2020, precisa anche che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”

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