Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.L.vo 152/2006, un’associazione umbra ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sui seguenti aspetti:

1) come deve essere considerato un Combustibile Solido Secondario che viene ulteriormente trattato in un impianto pirolitico a ciclo chiuso (senza emissioni di alcun genere), da cui si ottiene già un syngas pulito assimilabile al gas cittadino, dopo che un ulteriore processo di purificazione lo converte in un metano sintetico ad alto grado di purezza;

2) se questo nuovo prodotto (ovvero un CSS di qualità) risponde ai requisiti dell’articolo 184-ter.
 

LE CONSIDERAZIONI DEL Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

L’articolo 184-ter del D.L.vo 152/2006, che disciplina la cessazione della qualifica dei rifiuti e dispone l’obbligo del rispetto di condizioni e di criteri specifici che devono essere individuati, al comma 1 prevede “Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.”

Per lo specifico caso in argomento inoltre con il DM 14 febbraio 2013, n. 22 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)” sono stabiliti i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito all’articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.L.vo 152/06, cessano di essere qualificate come rifiuto.

A tal proposito, nel dover considerare la coesistenza di due discipline con la medesima finalità, è necessario riportare quanto rappresentato da ISPRA (prot. n. 25511/DG-EC del 22 febbraio 2023) sulla questione specifica. In particolare, “l’allegato 3 del citato DM 22/2013 prevede che la produzione del CSS-Combustibile possa avvenire secondo i processi e le tecniche elencate nell’allegato B delle norme tecniche UNI EN 15359.

Tuttavia, è anche chiarito che il richiamo alla suddetta norma tecnica di settore è da intendersi effettuato a scopo meramente illustrativo ed indicativo dei processi e delle tecniche per la produzione di un CSS-Combustibile, e non produce alcun carattere prescrittivo ai fini del rilascio di un qualsiasi atto abilitativo per la costruzione e l’esercizio un impianto per la produzione del CSS-Combustibile. La scelta dei processi e delle singole tecniche di produzione del CSS-Combustibile nonché la sequenza

delle varie fasi, attività e processi resta a completa e libera scelta di ciascun produttore di un CSS-Combustibile, operata anche in base a scelte tecniche che possono anche essere derivate da uno specifico know-how talvolta coperto da brevetti.”

Il citato decreto ha come obiettivo la produzione e l’utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) da utilizzare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali per finalità ambientali e economiche per contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, all’incremento dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile a scopi energetici della biomassa contenuta nei rifiuti, ad un aumento del recupero dei rifiuti.

Nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la cessazione della qualifica di rifiuto di CSS è finalizzata ad una riduzione degli oneri ambientali ed economici legati allo smaltimento di rifiuti in discarica, al risparmio di risorse naturali, alla riduzione della dipendenza da combustibili convenzionali e all’aumento della certezza d’approvvigionamento energetico.

Per tutti i casi non ricadenti nel DM 14 febbraio 2013, n.22 è possibile avvalersi di quanto disposto al comma 3 dell’articolo 184-ter D.L.vo 152/06, dove in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, art. 184 ter, vi è la possibilità di autorizzare “caso per caso” le operazioni di recupero da cui esitano end of waste.
 
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