Quesito

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.L.vo 3 aprile 2006, n.152, la Provincia di Taranto ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sui seguenti aspetti:

    a. corretta qualificazione dell’attività di recupero (R3) di cui all’allegato C alla parte IV del d.lgs.152/2006 per un impianto autorizzato alla produzione di CSS ai sensi dell’art. 184 ter del medesimo decreto ed in conformità al DM 22/2013, attesa la nuova definizione di “recupero di materia” introdotta dal D.lgs n. 116/2020;

    b. se la Società possa continuare a produrre CSS mediante R12+R3 sui rifiuti in ingresso, oppure se l’operazione R12 possa direttamente ed autonomamente consentirne la produzione.

 

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Nel d.lgs. 152/2006, all’art.183, comma 1, lett. t) è definito “recupero”: «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale».

In particolare, all’interno delle operazioni di recupero, come sopra definita, viene distinta quella di
«recupero di materia», di cui alla lett. t-bis), comma 1, dell’articolo 183 del Testo Unico Ambientale (TUA) introdotta dal d.lgs. 116/2020, definita come: «qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Essa comprende, tra l’altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento».

In sintesi, un’operazione volta a consentire ai rifiuti di tornare a svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali, è qualificabile come recupero e può consistere nel “recupero di materia” ovvero nel
“recupero di energia”.

L’elenco delle operazioni di recupero, di cui all’allegato II alla Direttiva 2008/98/CE e all’allegato C
al TUA, recentemente modificato dall’art. 8, comma 1, lett. a) e b), decreto legislativo 116/2020,
identificate da un codice da R1 a R13 risulta non esaustivo.

In ordine all’operazione di recupero R3, di cui all’allegato C alla parte IV del TUA, definita come
«Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni
di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)», la nuova definizione di “recupero di materia”
non parrebbe escludere la possibilità di ricondurre la produzione di CSS (EoW) a detta attività R3.

Con riferimento allo specifico quesito relativo alla possibilità che la Società, autorizzata alla produzione di combustibile da rifiuto (CSS), possa continuare la produzione del CSS mediante la combinazione delle operazioni di recupero R12+R3 sui rifiuti in ingresso, oppure se l’operazione R12 possa direttamente ed autonomamente consentirne la produzione, si rappresenta quanto segue.

Tra le operazioni qualificabili come “recupero”, l’allegato C della parte IV del D.lgs. 152/2006 contempla oltre all’operazione R3 di cui si è già detto, anche l’operazione R12 definita come “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”.

Quest’ultima operazione prevede altresì un rimando alla nota n. 7 che stabilisce: «In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11».

Da quanto sopra consegue che:
– l’attribuzione del codice R12 ad una operazione di recupero dipende dalla destinazione dei materiali oggetto di trattamento a successive operazioni contraddistinte dai codici da R1 a R11 vale a dire che i rifiuti oggetto delle operazioni R12 devono essere destinati a successive operazioni di recupero;
– la nota n.7 alla operazione R12 subordina l’operatività a specifiche condizioni, tra le quali la “mancanza di un altro codice R appropriato” e, pertanto, rappresenta un codice residuale;
– l’elenco delle operazioni riconducibili alle “operazioni preliminari precedenti al recupero” di cui alla nota n.7 alla operazione R12 non è tassativo.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che il MASE, non potendo avere una conoscenza puntuale e
approfondita in merito all’impianto de quo e ai trattamenti svolti dallo stesso, non ritiene lo strumento
dell’interpello ambientale adatto a dirimere incertezze nell’attribuzione di codici relativi alle
operazioni di recupero.

Pertanto, in sede di autorizzazione, dovrà essere cura delle Autorità competenti stabilire, sulla base
delle condizioni specifiche, quali operazioni di recupero identificare e autorizzare a seconda della
specifica attività svolta dall’impianto, avendo cura di valutare anche la corrispondenza tra le tipologie
di rifiuti oggetto dell’attività di recupero e dei relativi codici EER e l’attività effettivamente svolta
sui rifiuti stessi.
 

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