Novità dall’UE per il calcolo e la comunicazione dei dati sui rifiuti.

Sullo sfondo delle regole generali di calcolo dettate dalla direttiva quadro 2008/98/CE per verificare se siano stati conseguiti gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani fissati per il 2025, il 2030 e il 2035, con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE del 20 giugno 2019, la Commissione ha stabilito le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della stessa direttiva quadro, abrogando la decisione di esecuzione C(2012) 2384.

Precisamente, si legge nella nuova Decisione, in base alle regole previste all’articolo 11-bis della direttiva quadro riguardo al riciclaggio, nel calcolo degli obiettivi per il 2025, il 2030 e il 2035 si computano i rifiuti che sono immessi in un’operazione di riciclaggio o i rifiuti non più qualificati come tali, e di norma i rifiuti riciclati devono essere misurati all’atto dell’immissione nell’operazione di riciclaggio.

Per garantire l’applicazione uniforme delle regole di calcolo in tutti gli Stati membri, la Commissione ha ritenuto necessario stabilire, per i tipi di rifiuti e i processi di riciclaggio più comuni, i materiali di rifiuto da includere nel calcolo (punti di calcolo) e la fase del trattamento dei rifiuti in cui misurarli (punti di misurazione).

Ai fini della raffrontabilità dei dati sul riciclaggio dei rifiuti urbani da comunicare, prosegue la Decisione 2019/1004, i punti di calcolo stabiliti per i tipi di rifiuti e i processi di riciclaggio più comuni dovrebbero applicarsi anche ai rifiuti che hanno cessato di essere tali a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere ritratti. Sempre guardando alla raffrontabilità dei dati sul riciclaggio dei rifiuti urbani comunicati dagli impianti dei diversi Stati membri, segnala la Commissione che è necessario stabilire regole più precise sulle modalità con cui computare le quantità di rifiuti cerniti nel calcolo del materiale immesso nell’operazione di riciclaggio e con cui calcolare le quantità di rifiuti urbani riciclati quando dal trattamento dei rifiuti scaturiscono non soltanto materiali riciclati, ma anche combustibili o altri mezzi per produrre energia ovvero materiali di riempimento.

 

Su queste premesse, la Commissione ha così definito, agli artt. 2, 3, 4 e 5, le disposizioni di calcolo di: rifiuti urbani preparati per il riutilizzo, rifiuti urbani riciclati, rifiuti urbani organici riciclati e metalli riciclati separati dopo l’incenerimento di rifiuti urbani.

Quanto alle definizioni (art. 1), si intendono “materiali interessati i materiali di rifiuti urbani che sono ritrattati in una determinata operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti, e per “materiali non interessatii materiali di rifiuti urbani che non sono ritrattati in una determinata operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti. Si intende, poi, per punto di calcolo il “punto di immissione dei materiali di rifiuti urbani nell’operazione di riciclaggio con la quale i rifiuti sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti, o il punto in cui i materiali di rifiuto cessano di essere rifiuti in seguito a un’operazione preparatoria prima di essere ritrattati“, e per punto di misurazione quel punto in cui la massa dei materiali di rifiuto è misurata per determinare la quantità di rifiuti in corrispondenza del punto di calcolo.

Entro il 30 settembre 2019 gli Stati membri dovranno trasmettere alla Commissione i dati relativi all’anno di riferimento 2016 e, se del caso, per l’anno di riferimento 2017; i dati per l’anno di riferimento 2018 e, se del caso, per l’anno di riferimento 2019 dovranno essere presentati entro 18 mesi dalla fine di ciascun anno di riferimento.


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