Il Decreto Legislativo n.119/2020 del 3 settembre entra in vigore il 27 settembre 2020 e reca l’attuazione della Direttiva (UE) 2018/849 relativa ai veicoli fuori uso che si inserisce tra quelle direttive del cosiddetto “pacchetto circular economy“.

Il nuovo Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020, prevede importati novità nel settore relativo alla gestione dei veicoli fuori uso, tra le quali si segnalano:

  • l’indroduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 dell’art. 5 del decreto legislativo 209/2003, il quale prevede che: “1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione ed accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dal predetti soggetti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1 lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, conformemente all’art. 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato”.
  • la modifica dell’art. 6, comma 2 del decreto legislativo 209/2003 il quale ora prevede che le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso debbano essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta anche in caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora cancellato dal PRA.
  • la modifica dell’art. 7, comma 2-bis del decreto legislativo 209/2003 che introduce l’obbligo di pesatura del veicolo fuori uso all’ingresso del centro di raccolta.

 

Da una primissima lettura del provvediemento paiono sorgere già alcune imprecisioni: il nuovo comma 1-bis dell’art. 5 del decreto legislativo 209/2003 pare infatti chiarire che il veicolo accettato dal concessionario, con i documenti necessaria alla radiazione dal Pra, dev’essere gestito in regime di “deposito temporaneo” ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta. Tuttavia, la nuova disposizione inserisce come riferimento normativo relativo al deposito temporaneo l’articolo 183, comma 1 lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che, come noto è stato modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, il quale ha introdotto, peraltro, una nuova norma ad hoc sul deposito temporaneo, la cui disciplina è ora contenuta non più nell’art. 183 lett.bb) ma nel nuovo articolo 185-bis (articolo che non viene nemmeno menzionato nel nuovo D.L.vo 119/2020)!

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