Entra in vigore oggi, 23 marzo 2021, il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19), cosiddetto “Decreto sostegni”. Il provvedimento, oltre a misure di sostegno economico, prevede anche importanti disposizioni inerenti alla TARI e al termine entro cui dovrà essere effettuata la scelta delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

L’art. 3 comma 12 del D.L.vo 116/2020, si ricorda, ha difatti stabilito che: “12. Il comma 10 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.».

L’art. 30 del decreto-legge 41/2021 (Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga), al comma 5 stabilisce che i comuni dovranno approvare i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021, mentre, per quanto riguarda la scelta delle utenze non domestiche, come prevista dal testo dell’art. 3 comma 13 del D.L.vo 116/2020 sopra riportato, dovrà essere comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno.

Ecco il testo integrale del comma 5 dell’art. 30 del decreto-legge 41/2021:

“5. Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

 

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