Poco più di sei mesi fa è entrato in vigore il DLvo 116/20 che ha modificato profondamente la parte IV del Testo unico ambientale. Tra le modifiche più rilevanti si segnala senz’altro il nuovo art. 185bis, dedicato al deposito temporaneo prima della raccolta, il cui comma 1, lett. a) puntualizza cosa di debba intendere per “luogo di produzione”: “l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci”.

 

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In argomento si registra la prima sentenza della Cassazione penale (n. 8498/21) dopo la riforma, per la quale “in tema di deposito temporaneo prima della raccolta ex art. 185-bis del D.lgs. n. 152 del 2006, deve oggi intendersi per “luogo di produzione dei rifiuti” l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, definizione ripresa dall’art. 185-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, così come introdotto dall’art. 1, comma 14, d.lgs. n. 116 del 2020. Con la precisazione che ad integrare la nozione di “collegamento funzionale” concorre non soltanto, dal punto di vista spaziale, la contiguità dell’area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell’assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata.


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