L’articolo 16-ter del D.L.vo 36/2003 disciplina le deroghe ai limiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica; in particolare la norma stabilische che sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli artt. 7-quater, 7-quinquies, 7-septies e 7-octies solo qualora:

a) sia effettuata una valutazione di rischio, secondo le modalita’ di cui all’Allegato 7, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l’ambiente in base alla valutazione dei rischi;

b) l’autorità territorialmente competente conceda un’autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;

c) fino al 30 giugno 2022, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per piu’ del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

Per beneficiare delle deroghe, oltre a queste condizioni, il D.Lvo 121/2020 ha agginto all’art. 16-ter anche la seguente: c-bis) a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.

 

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