L’11 ottobre 2023 è stata pubblicata la Comunicazione C/2023/111 della Commissione UE recante gli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Questi orientamenti tecnici sono destinati ad aiutare le autorità nazionali nella preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility) stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento Tassonomia.

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COS’È IL PRINCIPIO «NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO»?

Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH va interpretato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento Tassonomia. Tale articolo definisce il «danno significativo» per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento Tassonomia come segue:

Si considera che un’attività arreca un danno significativo:

  1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
  2. all’adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
  3. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
  4. all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
  5. alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
  6. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione.

 

COME DOVREBBE ESSERE APPLICATO IL PRINCIPIO DNSH NEL CONTESTO DELL’RRF?

La Comunicazione fornisce orientamenti sulle questioni chiave alla base della valutazione delle misure alla luce del principio DNSH («valutazione DNSH»): il fatto che la valutazione DNSH debba riguardare tutte le misure, anche se per talune può assumere una forma semplificata; la pertinenza della legislazione ambientale e delle valutazioni d’impatto UE; i principi guida fondamentali della valutazione; l’applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia.

Di questo e di molto altro si parlerà al nostro Master ESG & Sustainability Manager che si terrà dal 04/12/2023 al 29/01/2024.

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