Il 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.

Dal provvedimento, infatti, si legge che l’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari dovrebbe essere sufficientemente chiara, concisa e ben visibile da consentire agli investitori finali di adottare decisioni informate. A tal fine, gli investitori finali dovrebbero avere accesso a dati affidabili che possano utilizzare e analizzare in maniera tempestiva ed efficiente.

 

 

È quindi opportuno che il contenuto e la presentazione dell’informativa sulla sostenibilità relativa a prodotti finanziari che fanno riferimento a un paniere di indici offrano agli investitori finali un panorama complessivo delle caratteristiche di tali prodotti finanziari.

Con ciò, il Regolamento in esame, stabilisce all’art. 2 che “I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari forniscono le informazioni richieste dal presente regolamento gratuitamente e in maniera facilmente accessibile, non discriminatoria, ben visibile, semplice, concisa, comprensibile, equa, chiara e non fuorviante”.

Nel dettaglio, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari “presentano le informazioni richieste dal presente regolamento in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno”, pubblicando e aggiornando le informazioni sui propri siti web in conformità del presente regolamento.

Sicuramente non meno importante è l’art. 4, in cui si prevede che entro il 30 giugno di ogni anno i partecipanti ai mercati finanziari dovranno pubblicare sul proprio sito web, in una sezione separata, la «Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità».

Il principio DNSH, dunque entrerà in maniera sempre più concreta nel panorama produttivo europeo e nazionale.

 

 

 


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