Con la Decisione (UE) 2021/1870 della Commissione del 22 ottobre 2021 ha stabilito i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali.

Il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici» comprende qualsiasi sostanza o miscela che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009, destinata a essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto,proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. Il gruppo di prodotti «prodotti per la cura degli animali» comprende invece qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere messa in contatto con il pelo degli animali per pulirlo o per migliorarne le condizioni, come gli shampoo e i balsami per animali.

I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE, indicati nell’Allegato 1 della Decisione UE, per il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici e per la cura degli animali» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2027.

 

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