Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto 11 febbraio 2021 che dispone “Criteri e modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici”.

 

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Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente decreto i soggetti pubblici proprietari degli immobili oggetto di intervento, nonché i soggetti pubblici che hanno in uso i medesimi immobili, con riferimento alle seguenti strutture:

a) immobili destinati all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all’istruzione universitaria, nonché gli edifici pubblici dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (di seguito «AFAM») di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

b) impianti sportivi, non compresi nel «Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane» di cui al comma 3 dell’art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;

c) edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.

Possono altresì beneficiare dei finanziamenti i Fondi di investimento immobiliare di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito «Fondi di investimento»), così come disciplinati dall’art. 19 del presente decreto.


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